Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Accertare la conformità in sanatoria

Accertare la conformità in sanatoria

L'accertamento di conformità è lo strumento previsto per legittimare interventi realizzati in assenza o difformità di permesso di costruire oppure in assenza o difformità di scia. Si può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o l'attestazione di conformità in sanatoria, a condizione che gli interventi abusivi realizzati siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209).

Alla domanda di sanatoria consegue:

  • il rilascio del permesso di costruire in sanatoria
  • il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria.

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o dell'attestazione di conformità in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione.

Approfondimenti

Sanzione amministrativa

il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento di una oblazione pari a quella prevista dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com.  5.

Il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa determinata dal Comune, da 1.000,00 € a 5.164,00 €, in base alla natura e alla consistenza dell’abuso (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 6).

Versamento del contributo di costruzione

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla domanda.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. Il contributo di costruzione, è corrisposto al Comune al momento della presentazione della domanda (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 209, com. 7), a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 23/05/2024 10:47.12