Per l'installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, occorre presentare e farsi rilasciare il permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 70, com. 3, let. b e Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. b-ter)
L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti, per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Al momento del rilascio del titolo abilitativo si impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.