Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Ristrutturare un immobile

Ristrutturare un immobile

Attraverso interventi di trasformazione edilizia, la ristrutturazione permette di riutilizzare edifici già esistenti.

La Legge regionale 10/11/2014, n. 65 distingue la ristrutturazione in due tipologie:

  • ristrutturazione edilizia conservativa
  • ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

L’elemento che distingue le due categorie è la demolizione dell’organismo edilizio. Se non avviene demolizione, anche un complesso insieme di opere rilevanti rientra nella ristrutturazione conservativa, poichè conserva o non coinvolge sostanzialmente la sagoma planivolumetrica.

Approfondimenti

Ristrutturazione edilizia conservativa

La ristrutturazione edilizia conservativa definita dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2, let. d è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività e consiste in interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio con un insieme sistematico di opere che non comportano la demolizione, ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Questi interventi consistono nel ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio e nell’eliminare, modificare e inserire nuovi elementi, impianti ed eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Sono compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto della Legge regionale 08/02/2010, n. 5.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 5).

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva

La ristrutturazione edilizia ricostruttiva definita dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1, let. h è soggetta a permesso di costruire e consiste in:

  • interventi di demolizione e fedele ricostruzione di edifici esistenti, con gli stessi materiali o analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico (costituiscono eccezione solo le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
  • interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume e sagoma diversa (costituiscono eccezione solo le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
  • interventi di demolizione e ricostruzione su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, a parità di volume e stessa sagoma
  • ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, attraverso interventi di ricostruzione senza modifica di sagoma, in area sottoposta a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva su edifici non ricadenti in zone omogenee A o zone assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 2 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:06.34