Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Eseguire interventi soggetti al Superbonus (interventi per l'efficientamento energetico e interventi strutturali)

Eseguire interventi soggetti al Superbonus (interventi per l'efficientamento energetico e interventi strutturali)

Gli interventi per l'efficientamento energetico e gli interventi strutturali sono agevolati con la detrazione fiscale del 110%, detta "Superbonus", quando rispettano i requisiti previsti dalla normativa (Decreto legge 19/05/2020, n. 34, art. 119). 

Sono incentivati con il Superbonus i seguenti interventi definiti principali o trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti possono usufruire del Superbonus anche i seguenti interventi aggiuntivi, purché siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Le opere che possono accedere al Superbonus 110%, escluse quelle che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici,  sono considerate di manutenzione straordinaria.

Approfondimenti

Opere ammissibili sulle unità immobiliari o su parti comuni di un edificio

Come indicato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12/10/2020:

  • intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 
  • intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
  • intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (intervento trainato)
  • intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) (intervento trainato)
  • intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (intervento trainato)
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A (intervento trainato)
  • intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua (intervento trainato)
  • intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari (intervento trainato)
  • acquisto e posa in opera di schermature solari (intervento trainato)
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili (intervento trainato)
  • acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti (intervento trainato)
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (sistemi building automation) (intervento trainato)
  • intervento antisismico
  • intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore
  • intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (intervento trainato solo per le comunità energetiche)
  • intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio
  • intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (intervento trainato)
  • intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (intervento trainato)
  • intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (intervento trainato).
Opere ammissibili su parti comuni di un edificio

Come indicato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12/10/2020:

  • intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie
  • intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al Decreto ministeriale 26/06/2015
  • intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) (intervento trainato)
  • intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) (intervento trainato).
Opere ammissibili sulle unità immobiliari

Come indicato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12/10/2020:

  • acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)
  • acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori).
Eseguire gli interventi con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus)

Al fine di ridurre gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus 110% gli interventi sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata ed è stata approvata  la modulistica semplificata di CILA-Superbonus.

Non è necessaria l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile, è sufficiente l'attestazione degli estremi del titolo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha consentito la legittimazione ovvero la dichiarazione che la costruzione dell'edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

 

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Ultimo aggiornamento: 25/07/2023 18:46.35