Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico e che si svolgono in aree esterne al centro edificato possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1, let. c). Consistono in sondaggi diretti per analizzare il suolo in profondità raccogliendo materiale dal sottosuolo attraverso perforazioni e carotaggi. Sono escluse da questa categoria le attività di ricerca di idrocarburi.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.