Possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1, let. h) le opere relative a:
- aree ludiche senza fini di lucro come spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie
- elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici come muretti, panchine, gazebo, fontane.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.