Con dichiarazione di inizio lavori asseverata è possibile realizzare i seguenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
- interventi su impianti esistenti, le modifiche di progetti autorizzati o le varianti che intervengono nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
- impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori (Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6-bis, com. 1, let. a)
- impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento aerogeneratori (Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6-bis, com. 1, let. b)
- impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati (Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6-bis, com. 1, let. c)
- impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento. (Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6-bis, com. 1, let. d)
- nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, al di fuori delle zone A di cui al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6-bis, com. 3)
- nuovi impianti a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Decreto legge 17/05/2022, n. 50, art. 6, com. 2-speties)
- nuovi impianti a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ex art. 136 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dal Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 7-bis, com. 5 (le fattispecie riconosciute come attività libere), si applica la DILA a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale (Decreto legge 17/05/2022, n. 50, art. 6, com. 2-speties).